Art. 21.
(Nuove norme a tutela della rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle giunte e negli organi collegiali degli enti locali).

      1. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

      «3. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.
      3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, gli statuti comunali e provinciali prevedono modalità di nomina dei componenti della giunta idonee a garantire l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi. Al tal fine, gli statuti devono prevedere che al sesso meno rappresentato nel consiglio comunale o provinciale sia riservata una quota percentuale di assessori non inferiore alla rappresentanza percentuale dello stesso sesso nel consiglio».